Art. 8.
(Modifiche agli articoli 4 e 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257).

      1. Alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, comma 1:

      1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

              «e-bis) tre esperti designati dalle regioni»;

      2) dopo la lettera m) è inserita la seguente:

              «m-bis) un rappresentante delle associazioni degli esposti all'amianto e un rappresentante delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative a livello nazionale»;

          b) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

              «f-bis) a predisporre un piano nazionale triennale avente ad oggetto:

                  1) il divieto di impiego di materiali sostitutivi dell'amianto la cui innocuità non sia già stata dimostrata;

                  2) il completamento delle bonifiche dei siti a maggiore rischio e maggiormente inquinati;

 

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                  3) le modalità di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;

                  4) le possibilità di smaltimento alternativo dei rifiuti contenenti amianto;

                  5) le linee guida per la sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex esposti all'amianto;

                  6) il modello di registro degli esposti all'amianto;

                  7) la ricerca biomedica per valutare le condizioni necessarie per effettuare la diagnosi precoce per tumori da amianto per gli ex esposti;

                  8) la ricerca biomedica per terapie efficaci a favore dei soggetti affetti da malattie asbesto-correlate».