1. Alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1:
1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) tre esperti designati dalle regioni»;
2) dopo la lettera m) è inserita la seguente:
«m-bis) un rappresentante delle associazioni degli esposti all'amianto e un rappresentante delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative a livello nazionale»;
b) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) a predisporre un piano nazionale triennale avente ad oggetto:
1) il divieto di impiego di materiali sostitutivi dell'amianto la cui innocuità non sia già stata dimostrata;
2) il completamento delle bonifiche dei siti a maggiore rischio e maggiormente inquinati;
3) le modalità di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;
4) le possibilità di smaltimento alternativo dei rifiuti contenenti amianto;
5) le linee guida per la sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex esposti all'amianto;
6) il modello di registro degli esposti all'amianto;
7) la ricerca biomedica per valutare le condizioni necessarie per effettuare la diagnosi precoce per tumori da amianto per gli ex esposti;
8) la ricerca biomedica per terapie efficaci a favore dei soggetti affetti da malattie asbesto-correlate».